Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 3
- Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998
1. Il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:
“
1 bis. La Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’
articolo 4 della l.r. 55/2011 , definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.
”.2. Al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 , le parole: “
dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'
articolo 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.