Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 27
- Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.
”. 2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
”.3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“
b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;
”.4. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 le parole: “
49/99
” sono sostituite dalle seguenti: “1
/2015.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.