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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 27
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.
”.
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
”.
b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;
”.
4. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 le parole: “
49/99
” sono sostituite dalle seguenti: “
1
/2015.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.