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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 Stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007
, ed ha i contenuti di cui all’
Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.