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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3,
comma 3.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
Le priorità
” sono sostituite dalle seguenti: “
I criteri e le modalità
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.