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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Considerato quanto segue:


1. L’organizzazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere modificata per garantire efficienza amministrativa, razionalizzazione della spesa e per definirne l’inquadramento giuridico;


2. A tal fine il territorio regionale agricolo forestale viene suddiviso in nove ambiti corrispondenti ad altrettante strutture associative senza scopo di lucro di cui si definiscono organi, competenze e le principali regole di organizzazione;


3. Riguardo all’assetto organizzativo degli ATC, viene prevista l’assemblea dei delegati quale organo rappresentativo di secondo grado con funzione di approvare gli atti fondamentali dell’ATC. Con tale previsione si intende dare maggior rilievo al controllo sul corretto svolgimento dell’attività venatoria da parte della comunità di un determinato ambito e in tal modo si intende anche valorizzare il ruolo di tale comunità nella gestione delle risorse faunistiche;


4. La necessità di introdurre un più efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attività di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un’apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e delle province;


5. Per favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC, si prevede la necessità di suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie;


6. Le elevate professionalità presenti presso le province toscane e del fatto che esse hanno sempre supportato, fino dalla loro istituzione, gli ATC toscani, sia sotto il profilo tecnico-faunistico, sia amministrativo;


7. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), prevede all'articolo 4 la possibilità per gli ATC di avvalersi di personale delle province;


8. La situazione generale che tale personale sta attraversando, si ritiene opportuno prevedere, anche nella l.r. 3/11 94, la possibilità che gli ATC si avvalgano, in via prioritaria, di professionalità che abbiano maturato esperienze in questo ambito nelle amministrazioni provinciali;


9. Per assicurare il pieno rispetto delle finalità di protezione del patrimonio faunistico nazionale di cui alla Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), negli atti di programmazione faunistica sono individuate le zonizzazioni territoriali “sottoambiti” per garantire le peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali. L’organizzazione venatoria viene infatti ricondotta a livello di sottoambito anche per quanto riguarda il territorio nel quale il cacciatore è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria;


10. Viene individuato il soggetto scientifico di cui l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria si avvale per il conseguimento delle sue finalità, mentre per rafforzare il ruolo della Commissione consultiva regionale si prevede che la stessa possa essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni;


11. La quota di iscrizione agli ATC sarà decisa dai comitati di gestione sulla base di importi minimi e massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;


12. Per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate viene previsto un momento di verifica da parte della Regione sull’attività svolta dagli ATC;


13. E’ necessario adeguare la normativa regionale alla nuova formulazione dell’Sito esternoarticolo 21 della l. 157/1992 che dispone il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati;


14. Viene prevista una norma transitoria per assicurare la fattibilità del passaggio di competenze dagli ATC soppressi a quelli di nuova istituzione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.