Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 11 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Comitato di gestione e Presidente dell’ATC
1. Il Comitato di gestione è composto, per il 60 per cento, in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da
rappresentanti degli enti locali.
2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla provincia. Per l’ATC Firenze – Prato, i componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia di Firenze.
3. Il comitato di gestione è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12.
4. Il presidente dell’ATC è eletto dal comitato di gestione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.