Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
10. Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , ed ora così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .
23. La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.
79. Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 3.
102. Comma prima inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 ; poi è abrogato con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 7 .
130. Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.
131. Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .
165. Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 28.
171. Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73 , e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49 .
177. Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28.
180. Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 , poi abrogato con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 29.
206. Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .
226. Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10. , poi sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.
357. Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 1 8, ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.
376. Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.
382. Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .
401. Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .
408. Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.
432. Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.
440. Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.
442. In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .
445. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1
450. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.
456. Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .
457. La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.
458. Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .
460. Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .