Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55
Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );
Considerato quanto segue:
1. Il d.lgs. 39/2013 sancisce, all'articolo 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;
2. Il medesimo d.lgs. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;
3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;
4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.