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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 29
- Poteri sostitutivi
1. La Regione ha facoltà di nominare un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nelle forme e con le modalità previste dalla stessa legge regionale, qualora il soggetto gestore:
a) non provveda, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adozione dello statuto, del regolamento per la gestione degli usi civici, del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico ovvero alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) non provveda alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
c) incorra nel compimento di atti idonei a compromettere l'integrità e la consistenza dei beni del demanio collettivo civico, mettendone a rischio la conservazione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009 n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.