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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 28
- Banca dati degli usi civici
1. La Regione istituisce la banca dati georeferenziata contenente l'inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana, di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale parte integrante del sistema informativo regionale (SIR), coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e nativamente integrata con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. I dati ufficiali relativi alla perimetrazione georeferenziata dei beni del demanio collettivo civico sono conservati presso la base informativa geografica regionale di cui all'articolo 29 della l.r. 1/2005 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.