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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 ;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);


Considerato quanto segue:


1. Alla luce delle problematiche evidenziatesi nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013 , si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale;


2. Ritenuto pertanto di prevedere che l’obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltreché a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931;


3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;


Approva la presente legge

Art. 1
- Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013
1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: “
descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell’
” sono sostituite dalle seguenti: “
e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall
’”.
2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: “
delle sale da gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei giochi leciti
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.
”.
Art. 3
- Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “
Distanze minime
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
1.E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
”.
2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “
di sale da gioco e di spazi per il gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.
”.
Art. 5
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 57/2013 , le parole: “
di sale da gioco e di spazi per il gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 le parole: “
per il personale operante nelle sale da gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in denaro
”.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 57/2013 le parole: “l
e sale da gioco e gli spazi per il gioco
sono sostituite dalle seguenti: “
i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro.
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “
della sala da gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’attività
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.