Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 ;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);


Considerato quanto segue:


1. Alla luce delle problematiche evidenziatesi nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013 , si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale;


2. Ritenuto pertanto di prevedere che l’obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltreché a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931;


3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.