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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
1.E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
”.
2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “
di sale da gioco e di spazi per il gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.