Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 5
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:
7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all’esperienza consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio dell’impianto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.