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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 2
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
e, limitatamente alla piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli.
”;
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale.
”.
3. Dopo il comma 4, dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l’area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.