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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 82

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 2
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
2. L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L’esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d’ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale.
”.
2. Al comma 2 quater dell’articolo 13 della l.r. 4/2008 dopo le parole: ”
bilancio di previsione del
Consiglio regionale
” sono inserite le seguenti: ”
e nei limiti disposti dalla normativa vigente,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.