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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 78

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 4
b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana,
in modo continuativo da almeno un anno, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole: “
euro 24.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29.999,00
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:
2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.