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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 7
- Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 16 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 16 quinquies - Sistema informativo regionale della costa
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:
a) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;
b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;
c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione e dalle province;
d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.
2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla
l.r. 54/2009
.
3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'
Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal
Sito esternod.lgs. 33/2013 .”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.