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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 1
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituita dalla seguente:
c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;
”.
1 sexies. In materia di difesa della costa e degli abitati costieri, oltre alle funzioni di
cui al comma 1, lettera c), la Regione provvede:
a) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis, in attuazione delle strategie di intervento definite nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);
b) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;
c) al contestuale rilascio, nell’ambito di uno stesso procedimento, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni:
1) delle autorizzazioni di cui all’
articolo 20, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
Sito esternod.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
);
2) di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all’
articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998
, ferma restando la competenza dei comuni al rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari.
d) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida concernenti:
1) la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell’ambito delle attività di monitoraggio, di cui all’articolo 16 ter, comma 5;
2) indirizzi per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 16 sexies, comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.