Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75
Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014
Art. 1
- Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014
1.
In via di interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale):
a) al primo periodo, l’espressione: “Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo stesso;
b) allo stesso primo periodo, l’espressione: “Purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali” è da interpretarsi nel senso che i gruppi devono essere stati costituiti da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, alla stessa data, devono risultare ancora costituiti;
c) al secondo e ultimo periodo, l’espressione: “Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi…” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la disposizione ivi prevista si riferisce ai singoli componenti del gruppo stesso.”.