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Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014

Art. 1
- Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014
1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale):
a) al primo periodo, l’espressione: “Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo stesso;
b) allo stesso primo periodo, l’espressione: “Purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali” è da interpretarsi nel senso che i gruppi devono essere stati costituiti da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, alla stessa data, devono risultare ancora costituiti;
c) al secondo e ultimo periodo, l’espressione: “Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi…” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la disposizione ivi prevista si riferisce ai singoli componenti del gruppo stesso.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.