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Legge regionale 24 novembre 2014, n. 70

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre 2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 24 novembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza delle eccezionali precipitazioni dei giorni 10-14 ottobre 2014, che hanno interessato le Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Massa Carrara, si sono verificati allagamenti, movimenti franosi con interruzioni della viabilità, isolamenti di frazioni e case isolate che hanno determinato provvedimenti di evacuazione di numerosi nuclei familiari e danni alle abitazioni.


2. In conseguenza dell’eccezionale perturbazione atmosferica che si è verificata nei giorni 5-7 novembre 2014, il territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca è stato interessato da precipitazioni intense, con esondazioni e frane, allagamenti dei centri abitati e danni ingenti alle attività produttive ed agli edifici privati.


3. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 , con quattro distinti provvedimenti e precisamente:


a) in relazione agli eventi dei giorni 10-14 ottobre 2014, con decreto 21 ottobre 2014, n. 157, per i territori delle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, e con decreto 24 ottobre n. 161, per la Provincia di Massa Carrara;


b) in relazione agli eventi dei giorni 5-7 novembre 2014, con decreto 6 novembre 2014, n. 173, per il territorio della Provincia di Massa Carrara, e con decreto 10 novembre 2014, n. 176, per il territorio della Provincia di Lucca.


4. Gli eccezionali fenomeni atmosferici hanno causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, cui è conseguita l’adozione di provvedimenti di inagibilità di edifici e di evacuazione di nuclei familiari.


5. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l’erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.


6. Tenuto conto dell'esigenza di dare immediata applicazione alle disposizioni della presente legge si rende necessario disporne l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Contributi straordinari della Regione
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 10-14 ottobre 2014 e 5-7 novembre 2014, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino degli immobili destinati ad abitazioni e delle relative pertinenze, nonché per il reintegro dei beni mobili ivi contenuti.
2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore ISEE massimo di euro 36.000,00, riferito all’anno 2013, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00, per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.
Art. 2
- Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’anno 2014, si fa fronte con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.