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Legge regionale 12 novembre 2014, n. 68

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 19 novembre 2014

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 40/2012
1. L’articolo 13 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 90.000,00 per l'anno 2014 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2015 e 2016.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
ANNO 2014
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
ANNO 2015
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
ANNO 2016
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi e per l’eventuale attuazione dell’articolo 10, comma 2 bis, si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.