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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 7
- Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Anagrafe regionale degli studenti
1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53
) è gestita dalla competente struttura regionale.
2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
e) la promozione di interventi perequativi;
f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
g) l'educazione degli adulti.
3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui
al regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257
(Regolamento di attuazione dell’
Sito esternoarticolo 38 della l. 17 maggio 1999, n. 144
, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli
organismi formativi, relativi a:
a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.
4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici;
b) istituzione scolastica e classe frequentata;
c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
5. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:
a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
b) con il sistema informativo regionale del lavoro.
7. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 196/2003
, rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti.
8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.