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Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190 );


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.lgs. 39/2013 sancisce, all'articolo 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;


2. Il medesimo Sito esternod.lgs. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;


3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;


4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.