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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50

Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.A ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alle l.r. 59/1996 , l.r. 28/2008 , l.r. 87/2009

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Considerato quanto segue:


1. Attribuendosi all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) la funzione di elaborazione dei rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione, in ragione delle competenze dell'istituto, è necessario consentire allo stesso ente di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti;


2. Attribuendosi a Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014 - 2020, le funzioni di organismo intermedio per la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è necessario consentire alla stessa società di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti;


3. A seguito delle nuove perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 , la Regione subentra nella titolarità dei procedimenti amministrativi di competenza statale relativamente alle aree escluse, che assumono la denominazione di SIR (siti di interesse regionale). Per l’assistenza e per il supporto tecnico dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR.) nell’esercizio di tali nuove funzioni è necessario autorizzare l’Agenzia medesima a procedere all’assunzione di un’unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato;


Approva la presente legge:


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)
Art. 1
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è inserita la seguente:
d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 18 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'Sito esternoarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 - 2013.
”.
Art. 3
1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
Art. 19 bis - Disposizioni in materia di personale
1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all’articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)
Art. 4
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), dopo la parola: “
pubblici;
” sono aggiunte le seguenti: “
, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
”.
f bis) informatizzazione del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020.
”.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Autorizzazione all’assunzione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014 - 2020, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società, fino al numero massimo di cinque unità.
”.
Art. 6
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/2008 è aggiunto il seguente:
1 bis. Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ).
Art. 7
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), è aggiunta la seguente:
h bis) assistenza e supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 .
”.
Art. 8
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 87/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Autorizzazione all’assunzione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), la società è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di un’unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società.
”.
Art. 9
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 87/2009 è aggiunto il seguente:
1 bis Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.