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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50

Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.A ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alle l.r. 59/1996 , l.r. 28/2008 , l.r. 87/2009

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Considerato quanto segue:


1. Attribuendosi all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) la funzione di elaborazione dei rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione, in ragione delle competenze dell'istituto, è necessario consentire allo stesso ente di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti;


2. Attribuendosi a Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014 - 2020, le funzioni di organismo intermedio per la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è necessario consentire alla stessa società di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti;


3. A seguito delle nuove perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 , la Regione subentra nella titolarità dei procedimenti amministrativi di competenza statale relativamente alle aree escluse, che assumono la denominazione di SIR (siti di interesse regionale). Per l’assistenza e per il supporto tecnico dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR.) nell’esercizio di tali nuove funzioni è necessario autorizzare l’Agenzia medesima a procedere all’assunzione di un’unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.