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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50

Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.A ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alle l.r. 59/1996 , l.r. 28/2008 , l.r. 87/2009

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ).
Art. 7
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), è aggiunta la seguente:
h bis) assistenza e supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 .
”.
Art. 8
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 87/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Autorizzazione all’assunzione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), la società è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di un’unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società.
”.
Art. 9
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 87/2009 è aggiunto il seguente:
1 bis Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.