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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50

Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.A ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alle l.r. 59/1996 , l.r. 28/2008 , l.r. 87/2009

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)
Art. 4
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), dopo la parola: “
pubblici;
” sono aggiunte le seguenti: “
, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
”.
f bis) informatizzazione del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020.
”.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Autorizzazione all’assunzione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014 - 2020, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società, fino al numero massimo di cinque unità.
”.
Art. 6
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/2008 è aggiunto il seguente:
1 bis. Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.