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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50

Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.A ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alle l.r. 59/1996 , l.r. 28/2008 , l.r. 87/2009

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)
Art. 1
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è inserita la seguente:
d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 18 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'Sito esternoarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 - 2013.
”.
Art. 3
1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
Art. 19 bis - Disposizioni in materia di personale
1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all’articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.