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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 22
1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Prosecuzione presso altro soggetto gestore e rifinanziamento dell’intervento previsto
dall’
articolo 31 bis della l.r. 77/2012
1. Per la prosecuzione nell’annualità 2014 della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, prevista dall’
articolo 31 bis della l.r. 77/2012
, al momento dell’esaurimento degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo 31 bis e dall’articolo 27, comma 1, della presente legge, la linea di intervento è gestita dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) avente come capogruppo Fidi Toscana S.p.A., soggetto aggiudicatario della gara indetta per il Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, nell’ambito della voce: “Fondo rotativo – operazioni di microcredito”.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce le indicazioni operative per il passaggio della gestione della misura da Sviluppo Toscana S.p.A. al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 1.
3. Per la prosecuzione di cui al comma 1, è prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva fino ad un massimo di euro 5.516.641,00 quale continuità operativa delle giacenze disponibili e libere da vincoli di destinazione esistenti su fondi di garanzia ed agevolativi la cui operatività è chiusa, come rilevabili presso Fidi Toscana S.p.A., soggetto gestore.
4. Dalla gestione operativa degli interventi non derivano oneri aggiuntivi rispetto ai costi già previsti nell'ambito del contratto di cui al comma 1.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.