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Legge regionale 30 luglio 2014, n. 45

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 10
- Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 41/2005
1. L'articolo 37 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 37 - Coordinatore sociale
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all’articolo 64, comma 6, della l.r. 40/2005 .
3. Laddove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale può essere individuato anche
tra il personale della stessa o degli enti consorziati.
4. Negli ambiti di zona-distretto in cui non sono costituite le società della salute, sono garantite la coerenza della programmazione unitaria per la salute, la governance istituzionale, l’integrazione sociosanitaria, il coordinamento interprofessionale, la costruzione del servizio sociale unico di livello zonale, attraverso il rapporto diretto con la conferenza dei sindaci, ovvero con le unioni comunali, le convenzioni comunali, nonché con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di
integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.