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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 40/2005
1. L'articolo 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Le conferenze dei sindaci
1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni oppure, nel caso delle unioni di comuni, dai presidenti delle unioni ricomprese nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005 e dal direttore generale della azienda sanitaria di riferimento. La conferenza aziendale dei sindaci è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze zonali dei sindaci.
2. I componenti della conferenza aziendale dei sindaci intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:
a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti degli enti locali che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;
b) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria di riferimento.
3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dei pareri di cui al comma 6, lettere c) ed e), che sono deliberati a maggioranza dai soli componenti degli enti locali.
4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell’assessore competente.
5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato.
6. La conferenza aziendale dei sindaci assume la funzione di snodo tra l’area vasta e la dimensione locale delle zone-distretto e in particolare:
a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22;
b) approva il piano attuativo locale;
c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera a);
d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell’azienda unità sanitaria locale;
e) propone al Presidente della Giunta regionale, in seduta riservata alle sole componenti comunali, la revoca del direttore generale ai sensi dell’articolo 39, comma 8;
f) approva il piano integrato di salute secondo quanto previsto dall'articolo 21.
7. Il regolamento di cui al comma 4 può prevedere la costituzione di un esecutivo, del quale fanno parte di diritto i presidenti delle conferenze zonali costituite nell’ambito territoriale dell’azienda unità sanitaria locale e il direttore generale della medesima azienda unità sanitaria locale.
8. L’azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell’esercizio delle loro attività, dall’insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all’articolo 64, comma 8.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.