Menù di navigazione

Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Considerato quanto segue:


1. Dall’esperienza maturata nell’applicazione della l.r. 64/2009 , è emersa la necessità di riordinare il quadro normativo vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, per prevedere strumenti per il monitoraggio degli impianti, volti a contribuire alla riduzione del rischio idraulico e per introdurre misure di semplificazione e di sgravio economico per i proprietari e gestori degli impianti esistenti;


2. L’istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all’esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della l.r. 64/2009 ;


3. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei proprietari e gestori degli impianti esistenti e al contempo agevolare l’attività istruttoria delle province, è necessario istituire un organismo tecnico interistituzionale cui affidare compiti di consulenza e supporto tecnico alla provincia ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti;


4. Il meccanismo di valutazione delle denunce di esistenza, effettuato dal nucleo di valutazione, consente alla provincia di autorizzare la prosecuzione dell’esercizio degli impianti, senza dover gravare il proprietario e il gestore di alcun onere, qualora l’invaso risulti già autorizzato e collaudato; viceversa sono mantenuti oneri amministrativi, ancorché graduati in relazione alla valutazione del rischio, nei casi in cui gli impianti risultino irregolari o da sanare;


5 Dal riordino introdotto nasce, infine, l’esigenza di intervenire per adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni al fine di prevedere sanzioni proporzionate al ritardo, per disciplinare gli oneri istruttori e per promuovere accordi tra le Regione e gli ordini professionali al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici nei casi previsti dalla legge;


6. E’ prevista l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
- Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009
1. Dopo il punto 4 del preambolo della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), è inserito il seguente:
4 bis. L’istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all’esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della presente legge;
”.
2. Dopo il punto 4 bis del preambolo della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
4 ter. L’istituzione di un nucleo tecnico provinciale, quale organismo interistituzionale risponde all'esigenza di fornire consulenza e supporto tecnico alle province per gli adempimenti derivanti dalla presentazione delle denunce di esistenza finalizzate al rilascio del nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio, del provvedimento di regolarizzazione e di autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti;
”.
Art. 2
- Inserimento del CAPO I nellal.r. 64/2009
1. Prima dell’articolo 1 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente capo: “
CAPO I - Disposizioni generali
”.
Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.
2. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 64/2009 , prima delle parole: “
Sono altresì esclusi
” sono inserite le seguenti: “
Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 bis,
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 64/2009 è aggiunto il seguente:
5 bis. Ai fini dell’implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all’articolo 2 bis, i soggetti che intendono realizzare gli impianti e i manufatti di cui al comma 5, nonché i proprietari o i soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono i medesimi impianti ed i manufatti esistenti, comunicano i relativi dati alla provincia competente per territorio secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.
”.
Art. 4
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative in ordine al monitoraggio idrogeologico e idraulico, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998 .
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. n. 64/2009 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. La Regione, anche ai fini del comma 2, assicura il costante aggiornamento del quadro conoscitivo mediante l'istituzione del catasto regionale degli invasi di cui all'articolo 2 bis.
".
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis - Catasto regionale degli invasi
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), quale sua parte integrante, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza
regionale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 , nonché ai sensi dell'Sito esternoarticolo 61, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . Il catasto regionale degli invasi è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
2. Il catasto contiene tutti i dati, a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni, relativi agli invasi di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, le province, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998 , garantiscono, con le modalità telematiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa con particolare riferimento:
a) alle caratteristiche essenziali degli invasi presenti sul territorio di competenza ed all’uso cui sono destinati;
b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui all’articolo 4;
c) alle denunce di esistenza degli invasi regolarmente autorizzati e collaudati di cui all'articolo 11 bis, comma 2, e ai conseguenti atti provvedimentali;
d) ai procedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di cui agli articoli 11 ter e 11 quater e conseguenti atti provvedimentali;
e) ai provvedimenti che dispongono la chiusura degli invasi, di cui all’articolo 11 quater, comma 6, e le demolizioni di cui all’articolo 11 quater, comma 7, nonché i relativi interventi di ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza;
f) alle comunicazioni degli invasi esistenti e da realizzare, non soggetti alla disciplina della presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 5.
4. I criteri e le modalità per la gestione del catasto regionale degli invasi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 .
5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 33/2013 .
Art. 6
- Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art 2 ter - Adempimenti dei comuni
1. Al fine di concorrere al monitoraggio e alla riduzione del rischio indotto connesso ad invasi esistenti e da realizzare, i comuni:
a) nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi di loro competenza per la realizzazione di nuovi invasi, ne verificano la compatibilità rispetto agli insediamenti esistenti;
b) nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio, ed in relazione alle diverse tipologie di invaso, prevedono limitazioni e prescrizioni in previsione di nuovi insediamenti in prossimità degli invasi esistenti.
Art. 7
- Inserimento del capo II nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 2 ter è inserito il seguente capo:
CAPO II - Disposizioni concernenti la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza di nuovi impianti
”.
Art. 8
- Inserimento del capo III nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente capo:
CAPO III - Disposizioni per gli impianti esistenti
Art. 9
1. Dopo il capo III della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Impianti esistenti
1. Il presente capo detta disposizioni per la verifica del rischio, per il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio, per la regolarizzazione e per l'autorizzazione in sanatoria delle opere e degli invasi soggetti alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14 e di seguito indicati con il termine “impianti esistenti”.
2. Per le opere di cui al presente capo restano ferme tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda gli eventuali titoli abilitativi prescritti anche in sanatoria.
”.
Art. 10
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 ter - Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti
1. Presso ciascuna provincia è istituito un nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di seguito denominato Nucleo, quale organismo tecnico interistituzionale di consulenza e supporto tecnico alla provincia stessa ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da un dirigente regionale e da un dirigente provinciale, entrambi in possesso di adeguata professionalità in materia di costruzione degli invasi.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 è integrato da un dirigente del comune in cui è ubicato l'invaso oggetto di valutazione, in possesso di adeguata professionalità in materia urbanistico ambientale.
4. Il Nucleo è nominato dalla provincia su designazione delle amministrazioni di appartenenza dei suoi membri.
5. Per ciascun membro del Nucleo è nominato un supplente, designato dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 tra i propri dipendenti ed in possesso della medesima professionalità del titolare.
6. La partecipazione al Nucleo di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
7. Le modalità di funzionamento del Nucleo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 14.
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 64/2009
1. L’articolo 11 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti
1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis, inoltra alla provincia competente per territorio denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all’articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio
degli impianti medesimi da parte del Nucleo.
2. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i contenuti essenziali di cui alla denuncia di esistenza comprendenti almeno i dati tecnici relativi all’ubicazione, al dimensionamento e alle caratteristiche costruttive dell’impianto.
3. I dati tecnici di cui al comma 2 sono dichiarati con le modalità di cui all’Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in scheda redatta sulla base del modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 14.
”.
Art. 12
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Valutazione delle denunce di esistenza
1. Il Nucleo esamina le denunce di esistenza di cui all’articolo 11 ed esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla classificazione dell’invaso e alla valutazione del rischio connesso.
2. Nel caso di impianti che, in esito all'istruttoria compiuta, risultano regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente, il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia provvede secondo quanto previsto all’articolo 11 ter, comma 1.
3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria il Nucleo:
a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all' articolo 14, indica nel parere l’esito della verifica, e lo trasmette alla provincia ai fini del nulla osta alla prosecuzione all’esercizio secondo quanto previsto all’articolo 11 ter;
b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei per esprimere il parere di cui alla lettera a), trasmette l’esito della verifica alla provincia che provvede secondo quanto previsto all’articolo 11 quater.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art 11 ter - Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio
1. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione dell’invaso, all’attribuzione del rischio e dà il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l’esercizio dell’impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
2. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la provincia ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.
3. La provincia, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui ai commi 2 e 3, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto rilasciata ai sensi del medesimo comma 2.
Art. 14
1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art 11 quater - Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti
1. La provincia, per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla trasmissione dell’esito del parere del Nucleo, richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria la provincia prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. La provincia, verificata la regolare esecuzione delle opere prescritte, trasmette la documentazione degli impianti di cui al presente articolo al Nucleo per l’espressione del parere di cui all’articolo 11 bis, comma 1.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:
a) in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;
b) in caso di impianto da autorizzare in sanatoria, il progetto esecutivo dell’impianto esistente nonché il progetto definitivo degli interventi di adeguamento prescritti dalla provincia.
4. Acquisito il parere di cui al comma 2, entro il termine previsto dal regolamento di cui all’articolo 14, la provincia rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l’esercizio dell’impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
5. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
6. La provincia dispone la chiusura definitiva dell’esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2, entro il termine previsto dal regolamento di cui all’articolo 14.
7. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la provincia può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria. A tal fine la provincia assegna al titolare dell’impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 quinquies - Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti
1. La provincia esegue i controlli previsti dal Sito esternod.p.r. 445/2000 , anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell’ambito delle denunce di esistenza nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria, di cui all’articolo 11 quater.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, resta ferma la facoltà della provincia di dare prescrizioni nonché disporre interventi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario o gestore, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti di cui al presente capo.
3. Gli impianti autorizzati alla prosecuzione all’esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria ai sensi del presente capo, nonché quelli successivamente modificati sono soggetti alle disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili.
4. Nelle more dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente capo il proprietario o gestore dell’invaso che ha presentato la denuncia di esistenza garantisce la sicurezza dell’impianto ai fini della pubblica incolumità, anche mediante opere di messa in sicurezza nonché la temporanea sospensione dell’esercizio dell’impianto.
Art. 16
1. Dopo l’articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 11sexies - Disciplina dei procedimenti
1. Il regolamento di cui all’articolo 14 prevede la disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti di cui al presente capo.
Art. 17
- Inserimento del Capo IV nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 11 sexies della l.r. 64/2009 è inserito il seguente capo:
CAPO IV “Disposizioni sanzionatorie e finali.
”.
Art. 18
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Chiunque ritarda di oltre 180 giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al Capo III.
3. Al comma 6 dell'articolo 13 le parole: "
all'articolo 11, comma 11,
" sono sostituite dalle seguenti "
ed all'articolo 11 quater, comma 7 ,
".
Art. 19
g) termini per la presentazione e contenuti essenziali delle denunce di esistenza degli impianti esistenti mediante l’approvazione di modello di dichiarazione di cui all’Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000 , nonché individuazione della documentazione da esibire da parte del denunziante su richiesta della provincia, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11;
g bis) individuazione della documentazione da trasmettere alla provincia per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 bis, comma 3;
g ter) termini e contenuti essenziali delle comunicazioni degli impianti e manufatti di cui all’articolo 1, comma 5 bis, mediante l’approvazione di modello di comunicazione;
"
d bis) le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di cui all’articolo 10 ter;
".
g) le modalità di implementazione e aggiornamento dei dati del catasto di cui all’articolo 2 bis;
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Il regolamento stabilisce altresì ulteriori disposizioni di dettaglio per la disciplina dei procedimenti relativi agli impianti esistenti di cui al capo III, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 sexies
”.
7. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
4. Le disposizioni del regolamento tengono conto e si conformano a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
Art. 20
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Accordi con gli ordini professionali
1. La Regione promuove accordi o convenzioni con gli ordini professionali interessati, al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei proprietari o dei soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono gli invasi.
2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 non comportano oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 21
1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art.14 ter - Oneri istruttori
1. Per l’espletamento delle procedure istruttorie di cui alla presente legge sono stabiliti gli oneri istruttori nelle seguenti misure:
a) per istruttorie a seguito di istanza di costruzione di nuovi invasi di cui all’articolo 3: euro 250,00;
b) per istruttorie a seguito di istanza di interventi di adeguamento su invasi di cui all’articolo 3: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di istanza di dismissione di invasi di cui all’articolo 9, comma 2: euro 200,00.
2. Per gli impianti esistenti di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater, ove non siano già in uso specifiche tariffe delle amministrazioni competenti, si applicano gli oneri istruttori nelle seguenti misure:
a) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 2 e all’articolo 11 ter, comma 1: euro 50,00;
b) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), e all’articolo 11 ter, comma 2: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), e all’articolo 11 quater: euro 300,00.
3. Per gli impianti aventi finalità d’uso irriguo si applica una riduzione delle tariffe di cui al presente articolo pari al 30 per cento.
Art. 22
1. Dopo l’articolo 14 ter della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art.14 quater - Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 2 bis, stimati in euro 50.000,00 per l’anno 2015 ed in euro 10.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti stabiliti dall’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 23
- Norma di attuazione
1. Il regolamento di cui all’articolo 14 della l.r. 64/2009 è aggiornato in attuazione delle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 24
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.