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Legge regionale 11 giugno 2014, n. 31

Nuove disposizioni in materia di prerogative statutarie dell'autorità idrica toscana. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 20 giugno 2014




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale

Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Considerato quanto segue:


1. L'articolo 7 della l.r. 69/2011 disciplina, al comma 4, il quorum strutturale delle sedute dell'assemblea dell'autorità idrica toscana, al comma 5 il quorum funzionale, al comma 6 il quorum funzionale necessario per l'approvazione dello statuto e del piano di ambito in prima e seconda convocazione, infine, al comma 7, attribuisce allo statuto la competenza a stabilire maggioranze diverse da quella prevista al comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 6.


2. La prassi ha evidenziato talune criticità nell'applicazione dell'articolo 7 della l.r. 69/2011 , in particolare per quanto riguarda il comma 4 che prevede quali uniche eccezioni al quorum strutturale per le sedute dell’assemblea, le maggioranze previste dal comma 6;


3. La cogenza della disposizione rende impraticabile, mediante il ricorso ad una fonte normativa sub primaria, l'introduzione di un quorum strutturale delle sedute dell'assemblea ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria, con la conseguente necessità di provvedere ad una modifica legislativa, attribuendo allo statuto la competenza a regolare la seduta in seconda convocazione, con determinazione del relativo quorum strutturale;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è sostituito dal seguente:
4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all’articolo 13. Lo statuto dell'autorità idrica può disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validità.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.