Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28
Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera o), dello Statuto;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;
Considerato quanto segue:
1. L’intervento normativo in esame consegue alla scelta organizzativa della Regione di svolgere alcune attività strumentali ai propri fini istituzionali mediante società di capitali a totale partecipazione pubblica secondo il modello “in house providing”;
2. La legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata) ha, a suo tempo, autorizzato la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana S.c.r.l.;
3. È opportuno non disperdere l'esperienza e le professionalità presenti nella società Logistica Toscana S.c.r.l. allineando la sua disciplina al modello “in house providing” con funzioni di assistenza e supporto tecnico a favore dei soci, per lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali dei soci stessi volte alla promozione e attuazione delle politiche in materia di infrastrutture, trasporti e logistica;
4. Ritenuto necessario rispettare quanto previsto in materia di nomine dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati);
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.