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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 10
- Revisore unico dei conti
1. Il revisore unico dei conti e il supplente sono nominati dall’assemblea fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il revisore unico dei conti è designato congiuntamente dai soci diversi dalla Regione, il supplente è designato dal Consiglio regionale.
3. Il revisore dei conti ed il supplente restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, è determinato dallo statuto ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 20/2008 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.