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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all’art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751);


Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione Sito esternodella legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno);


Vista la Sito esternolegge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), in particolare l’articolo 66;


Vista la Sito esternolegge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in particolare l’articolo 3;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 novembre 2013;


Considerato quanto segue:


1. L’originaria funzione della tutela e della disciplina degli usi civici era quella di permettere il permanere delle popolazioni in aree svantaggiate attraverso la possibilità di ricavare integrazione di reddito per mezzo dell’esercizio di diritti d’uso che in Toscana erano, prevalentemente, di legnatico, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, di pesca nelle acque interne. Ancorché attualmente l’esercizio di tali diritti si sia in parte affievolito, soprattutto a causa dei fenomeni migratori delle popolazioni residenti, l’obiettivo principale della tutela dei beni civici resta attuale e consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso, rilanciando l’istituto in quanto vitale e finalizzabile anche al soddisfacimento delle più moderne esigenze sociali;


2. Per i pochi residenti ancora custodi della memoria degli usi civici, e per i residenti di ritorno, tali aree rappresentano un valore storico identitario che ancora oggi garantisce il persistere di un legame forte con il territorio. Di qui la riscoperta e l’esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell’ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale;


3. Alla luce di più sentenze commissariali, è opportuno specificare che hanno perso definitivamente e irreversibilmente l’antica destinazione civica quei terreni, originariamente civici che, a seguito di disposizioni legislative precostituzionali e in alcuni casi preunitarie (ad esempio, le disposizioni granducali di cui agli editti di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana degli anni 1766/1778 contenenti i “Regolamenti generali” delle diverse province toscane, cosiddetti Editti Leopoldini), sono stati messi in vendita e acquistati in quote dalla stessa popolazione locale e conferiti di nuovo in comunione o in condominio. Tali terreni hanno acquisito natura privata e non sono pertanto soggetti al rispetto della Sito esternol. 1766/1927 e della presente legge regionale;


4. Appare opportuno emanare una disciplina regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, nel rispetto dell’uso previsto dalla legge statale e nell’ambito del trasferimento di cui al Sito esternod.p.r. 11/1972 ed al Sito esternod.p.r. 616/1977 ;


5. Una complessiva regolamentazione da parte della Regione appare infatti indispensabile alla luce del carattere datato della normativa statale del 1927 che ancora, sostanzialmente, presiede alla materia. Nel rispetto dei caratteri di inalienabilità, di inusucapibilità e di imprescrittibilità dei beni civici, sanciti dalla legislazione statale del 1927 e del 1928, la Regione persegue l’obiettivo di una complessiva rivisitazione normativa della materia, rimodulandola e aggiornandola, sia quanto alle procedure, che agli enti coinvolti. Ciò al fine di superare l’impostazione normativa statale che, in quanto previgente alla Costituzione, è di difficile traduzione nella struttura ordinamentale odierna. Quanto alla titolarità e ai limiti della relativa competenza legislativa regionale, con l’Sito esternoarticolo 66 del d.p.r. 616/1977 , fu disposto in favore delle regioni a statuto ordinario, il trasferimento delle funzioni amministrative statali nella materia “agricoltura e foreste”, nell’ambito delle quali si collocano gli usi civici, che la Sito esternol.1766/1927 aveva attribuito ai commissari per la liquidazione degli usi civici e al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Le competenze regionali si intrecciano ora con le competenze statali, esclusive e concorrenti, in materia di ordinamento civile, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e di governo del territorio;


6. In coerenza e in attuazione del principio costituzionale di adeguatezza, di cui all’Sito esternoarticolo 118, comma primo, della Costituzione , al fine di consentire il più adeguato esercizio delle funzioni amministrative disciplinate e lo svolgimento omogeneo delle stesse su tutto il territorio regionale, esse sono state allocate prevalentemente in capo alla Regione, fatte salve quelle comunali di cui all’articolo 4;


7. L’amministrazione degli usi civici compete al soggetto gestore (comune o amministrazione separata frazionale o comunale), che la esercita a profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e la conservazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico, ma promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle aree interessate dagli usi civici, mediante la mobilitazione di una pluralità di risorse interne e trattenendo in loco gli effetti moltiplicativi. Ciò, nell’ambito di una visione più imprenditoriale del demanio collettivo civico. Quando la gestione degli usi civici afferisce a un‘amministrazione separata frazionale o comunale, al soggetto gestore è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. Ciò in sintonia con l’Sito esternoarticolo 3 della l. 97/1994 ed altresì con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), la quale ultima prevede che la gestione di detti beni debba avvenire secondo le regole del diritto privato. A questo riguardo inoltre si segnala, con riferimento alla Sito esternol. 97/1994 , la non trascurabile circostanza che i beni del demanio collettivo civico in Toscana ricadono prevalentemente in zone montane e marginali anche dal punto di vista economico. Anche in considerazione di ciò si è ritenuto di derogare in parte, con finalità semplificative, sulla base dell’Sito esternoarticolo 3 della l. 97/1994 , alle disposizioni previste dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche private). Infine, qualora l’amministrazione degli usi civici attenga all’intero territorio comunale, appare opportuno prevedere che la relativa gestione competa al comune, il quale la esercita in amministrazione separata, a profitto della popolazione residente, fatta salva la possibilità, anche in tal caso, della costituzione dell’ente gestore;


8. Le caratteristiche storico ambientali dei beni del demanio collettivo civico esistenti in Toscana, unitamente al dato culturale di una gestione da sempre volutamente e responsabilmente comunitaria da parte delle popolazioni locali, inducono ad assegnare la totalità dei beni del demanio civico alla categoria di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma primo, lettera a), della l. 1766/1927 . Questa precisa scelta legislativa impone l’applicazione del regime legale di cui all’articolo 12 della medesima legge, in ordine soprattutto agli atti di straordinaria amministrazione, regime senza dubbio di maggiore tutela e improntato al mantenimento di una gestione di tipo collettivistico;


9. Per permettere un migliore e semplificato accesso ai finanziamenti pubblici, il soggetto gestore diverso dal comune è stato assimilato a un ente pubblico poiché, in ordine alla gestione degli usi civici, risulta preminente il perseguimento di finalità di interesse pubblico, quali la tutela e conservazione dinamica del territorio e del paesaggio;


10. In applicazione dell’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione al soggetto gestore è riconosciuta ampia autonomia statutaria e regolamentare, condizionata tuttavia dal controllo della Regione, la quale deve garantire la destinazione e la conservazione degli usi civici per le generazioni future;


11. Gli istituti relativi all’utilizzazione dei beni del demanio collettivo civico, quali il mutamento di destinazione e l’alienazione, sono mutuati dalla Sito esternol. 1766/1927 e dal relativo regolamento di esecuzione r.d. 332/1928. Risulta innovativo rispetto alla legislazione statale l’istituto dell’affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico, in linea con la corrente giurisprudenza che ammette moduli organizzativi atipici, purché meritevoli di tutela;


12. Per quanto riguarda l’esercizio degli usi civici, in re propria o in re aliena, quando i terreni di demanio collettivo civico o gravati da diritti di uso civico si trovano all’interno di un parco, riserva o area naturale protetta, le norme di riferimento sono quelle della Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


13. Al fine di vigilare sulla corretta gestione degli usi civici da parte del soggetto gestore i compiti di controllo e vigilanza sono ripartiti tra i comuni, ai quali spetta la vigilanza sulla corretta gestione patrimoniale e contabile del soggetto gestore, e la Regione, alla quale sono affidati tutti i rimanenti poteri di controllo, compreso quello di provvedere all’eventuale commissariamento del soggetto gestore, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


14. La presente legge preclude la possibilità di ricorrere alla legittimazione dei possessi abusivi, prevista dall’Sito esternoarticolo 9 della l. 1766/1927 . Ciò allo scopo di tutelare l’integrità dei beni del demanio collettivo civico ed in attuazione Sito esternodel d.p.r. 616/1977 , che ha operato il trasferimento delle competenze amministrative del commissario per gli usi civici in capo alla Regione;


15. Di accogliere il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.