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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 9
- Mutamento di destinazione del demanio collettivo civico
1. Il demanio collettivo civico non può essere sottratto alla destinazione agro silvo pastorale a favore della collettività, fatti salvi i casi in cui una utilizzazione diversa comporti un reale beneficio per la collettività, in conformità all’articolo 12 della la Sito esternol. 1766/1927 e all’articolo 41 del r.d. 332/18928.
2. Il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico è disposto previa determinazione del reale beneficio per la collettività, accertato in coerenza con il piano di valorizzazione dei beni stessi.
3. Il mutamento di destinazione è autorizzato dal dirigente regionale competente previo parere della Giunta regionale:
a) su proposta del soggetto gestore, a favore degli utenti;
b) su istanza del soggetto competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la partecipazione al procedimento di mutamento di destinazione del soggetto gestore ai sensi Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è disposta la corresponsione di un canone, il cui importo è determinato nell'atto di autorizzazione.
5. Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione contiene la clausola del ritorno dei beni del demanio collettivo civico, in quanto possibile, all’antica destinazione al cessare dello scopo per il quale l'autorizzazione è stata richiesta. Qualora non sia possibile restituire a tali beni l’antica destinazione, la Giunta regionale stabilisce la nuova destinazione dei beni medesimi ai sensi dell’articolo 41 del r.d. 332/1928.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.