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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 7
- Piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico
1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico:
a) descrive la consistenza dei beni;
b) ne definisce la destinazione attuale e futura;
c) ne pianifica la gestione e la valorizzazione.
2. Il piano di valorizzazione è redatto dal soggetto gestore in conformità all’Sito esternoarticolo 12, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all’art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751); nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, previo svolgimento delle procedure di valutazione di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.