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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 3
- Competenze della Regione
1. Sono di competenza regionale:
a) l'istruttoria ed accertamento demaniale;
b) la certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico;
c) il riconoscimento della personalità giuridica privata dell'ente gestore, previa approvazione del relativo statuto;
d) l'indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione, nonché la fissazione della data delle elezioni;
e) l'approvazione dei regolamenti e del piano di valorizzazione del patrimonio adottati dal soggetto gestore;
f) la vigilanza sulla gestione dei beni del demanio collettivo civico da parte del soggetto gestore e i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29;
g) le verifiche demaniali;
h) la reintegra del demanio collettivo civico ai sensi dell'articolo 25;
i) le autorizzazioni inerenti il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico, le alienazioni e le ipotesi di affidamento in gestione, di cui rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11;
l) l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, lo scioglimento di promiscuità e la liquidazione dei diritti d'uso civico su terreni di proprietà altrui, nonché la liquidazione dei diritti di cui all'articolo 12;
m) la dichiarazione di chiusura delle operazioni relative all'accertamento e alla sistemazione complessiva e definitiva degli usi civici e l'archiviazione dei relativi procedimenti;
n) la gestione delle procedure conciliative di cui all'articolo 26;
o) in conformità con la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) l'individuazione dei contenuti di specifici corsi di aggiornamento per professionisti in materia di usi civici per l'espletamento di compiti di istruttoria e di verifica demaniale favorendone altresì la realizzazione;
p) l'istituzione e aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.