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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 23
- Proventi e spese
1. E' fatto divieto di ripartire tra gli utenti i proventi introitati a qualsiasi titolo dal soggetto gestore.
2. In applicazione dell'Sito esternoarticolo 24 della l. 1766/1927 , le somme derivanti dalle alienazioni e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore, con vincolo in favore della Regione Toscana. Tali somme, previa autorizzazione regionale, possono essere utilizzate per l'ampliamento e la valorizzazione del demanio collettivo civico, anche al fine di realizzare interventi in favore della collettività.
3. Gli introiti diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere iscritti nel bilancio del soggetto gestore per essere utilizzati nella gestione ordinaria.
4. Il comune esercita diritto di rivalsa sul bilancio del soggetto gestore ai fini del recupero delle spese anticipate per le attività di verifica e di sistemazione dei territori del demanio collettivo civico, e di quelle per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 31.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.