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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) demanio collettivo civico: l'insieme di beni immobili in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo ai comuni, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività;
b) diritti d'uso civico: diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità;
c) terreni gravati da diritti d'uso civico: i terreni appartenenti a privati cittadini e a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico;
d) utente: ogni soggetto residente, titolare degli usi civici riconducibili alla originaria frazione storica o al territorio comunale, con esclusione dei residenti nelle eventuali nuove frazioni, aventi origine diversa e natura autonoma dall'originaria;
e) collettività: l'insieme degli utenti;
f) soggetto gestore: l’ente gestore che amministra gli usi civici ai sensi dell'articolo 15, o il comune, nei casi di cui all'articolo 21;
g) istruttoria demaniale: accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici, dei diritti di uso civico e degli utenti che ne hanno diritto, sulla base di perizie di professionisti incaricati, competenti in materia di usi civici;
h) verifica demaniale: attività ricognitiva dello stato degli usi civici finalizzata alla complessiva sistemazione dei beni stessi;
i) liquidazione: procedimento volto allo scioglimento della situazione di comune godimento tra il soggetto proprietario e la collettività esercente i diritti d'uso civico;
l) reintegra: procedimento di restituzione alla collettività del godimento, in maniera piena ed esclusiva, del bene immobile facente parte del demanio collettivo civico occupato abusivamente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.