Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014
Art. 19
- Pubblicità degli atti
1. Il soggetto gestore garantisce la conoscibilità degli atti adottati, assicurandone la pubblicità mediante affissione all'interno della sede, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o in alternativa sul sito istituzionale del comune territorialmente competente.
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