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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 16
- Statuto e personalità giuridica di diritto privato dell’ente gestore
1. La Giunta regionale approva lo statuto dell'ente gestore.
2. Ai fini dell’approvazione, il presidente del comitato di amministrazione trasmette alla Giunta regionale lo statuto adottato dall’assemblea degli utenti corredato dalla consistenza del patrimonio, dall’elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali e da ogni altra documentazione utile.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private), successivamente all’approvazione dello statuto, l’ente gestore è iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.