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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 10
- Alienazione del demanio collettivo civico
1. In applicazione dell'Sito esternoarticolo 12 della l. 1766/1927 l'alienazione dei beni del demanio collettivo civico è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta del soggetto gestore, in presenza delle seguenti condizioni:
a) dall'alienazione deriva un reale beneficio per la collettività;
b) il bene da alienare ha perso la funzionalità o la convenienza economica nella gestione del demanio collettivo civico;
c) il ricavato dell’alienazione è reinvestito per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza del demanio collettivo civico.
2. Ai fini del presente articolo è garantita la partecipazione della collettività interessata ai sensi dell’articolo 17.
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale, con periodicità almeno annuale, le alienazioni che intende autorizzare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.