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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 26

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 27 maggio 2014

Art. 14
- Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. L’ESTAR è competente in materia di:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) magazzini e logistica distributiva;
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) tecnologie sanitarie;
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.
”.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1 bis. L’ESTAR garantisce:
a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale a livello di area vasta;
b) l’unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) l’ottimizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;
d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;
e) lo sviluppo di modelli organizzativi volti all’individuazione di strutture ad alta specializzazione;
f) la partecipazione ai processi valutativi regionali per le innovazioni tecnologiche.
”.
4. Al comma 2 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 le parole: “
agli ESTAV
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'ESTAR
”.
5. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 le parole: “
lettere c), d), e), g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere c), f), g)
”.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. L’ESTAR può svolgere procedure di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle aziende unità sanitarie locali, previa intesa fra quest’ultime e tutti gli enti locali direttamente interessati.
”.
7. Il comma 4 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. L’ESTAR fa parte della rete telematica toscana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana); esso concorre, con gli strumenti e le modalità ivi previste, al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 10 della stessa l.r. 1/2004 e contribuisce, attraverso il coordinamento delle politiche e delle attività di sviluppo del settore, alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
”.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 bis. Nel rispetto del Sito esternod.lgs. 196/2003 , la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire i criteri e le modalità del sistema di relazioni tra l’ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai
trattamenti di dati correlati alle funzioni di cui al comma 1.
”.
9. Al comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 le parole: “
Gli ESTAV possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
L'ESTAR può
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.