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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 26

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 27 maggio 2014

Art. 15
1. Dopo l’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 101.1 - Acquisto beni e servizi
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR organizza la programmazione annuale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.
3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell’Sito esternoarticolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie ed é pertanto soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.
5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nonché in conformità alla legge regionale 17 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);
c) modalità di costituzione dei collegi tecnici e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’articolo 8 della l.r. 38/2007 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.