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Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9

Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2014





PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n.122 ;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Considerato quanto segue:


1. E' opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguarsi ai rilievi che il Governo ha formulato avverso la l.r. 46/2013 con il ricorso alla Corte Costituzionale 92/2013 e prevedere, in conformità all'Sito esternoarticolo 6 del d.l. 78/2010 , convertito dalla Sito esternol. 122/2010 , che i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione percepiscano un gettone di trenta euro per ogni seduta collegiale a cui partecipano;


2. E' opportuno riportare alla competenza unitaria del Consiglio regionale la designazione di tutti i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione;

Approva la presente legge

Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: “
di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
designati dal Consiglio regionale”
.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
“4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
“5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della l.r. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18.”.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:
“5 bis. In sede di prima applicazione del comma 2, come modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”), per la designazione del terzo componente, il Consiglio regionale può attingere alle candidature presentate a seguito di avviso già pubblicato ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per le nomine di sua competenza.”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 46/2013 la parola: “
due
” è sostituita dalla seguente:
“tre
”.
2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
"Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati.".
Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 46/2013
1. L'articolo 6 della legge regionale 46/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Sede, strutture e indennità dell'Autorità
1.
Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2. I c
omponenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.
3. A
i componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.".
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.