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Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);


Considerato quanto segue:


1. La disciplina vigente in Regione Toscana in materia di pubblicità dei documenti amministrativi circoscrive l'obbligo di pubblicazione in relazione a tipologie di atti, individuate in legge;


2. Con il Sito esternod.lgs. 33/2013 è affermato il principio della trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ovvero il principio della conoscibilità dell'intera attività amministrativa, salvi i limiti previsti dalla legge;


3. Le disposizioni contenute nel Sito esternod.lgs. 33/2013 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;


4. Si rende pertanto necessaria una modifica dell'attuale disciplina della pubblicazione degli atti amministrativi contenuta nella l.r. 23/2007 per adeguarla alla sopravvenuta normativa statale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.