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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 7
- Requisiti degli acquirenti degli alloggi
1. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, gli assegnatari conduttori di un alloggio di ERP da oltre un quinquennio alla data di presentazione della domanda di acquisto o i loro familiari conviventi.
2. In caso di acquisto da parte di altro componente il nucleo familiare è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
3. All'atto della presentazione della domanda di acquisto e fino alla stipula del contratto di compravendita, gli assegnatari devono risultare adempienti a tutti gli obblighi contrattuali e gli stessi, nonché gli altri componenti il nucleo familiare, non devono versare in alcuna delle condizioni sanzionabili con l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto per il requisito reddituale dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli alloggi di ERP.
4. Gli assegnatari che non intendano acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari dei medesimi nel caso in cui il nucleo familiare:
a) comprende soggetti disabili;
b) è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni;
c) è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni con minori a carico.
5. Nei casi di cui al comma 4, gli alloggi non possono essere alienati a terzi.
6. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare annuo non superiore al limite reddituale di decadenza dall’assegnazione fissato dalla Regione, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4, e che non intendono acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari degli alloggi stessi che non possono essere alienati a terzi, fatti salvi i casi di sottoutilizzo come disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di assegnazione degli alloggi di ERP.
7. Nei casi di sottoutilizzo di cui al comma 6, i comuni possono attivare procedure di mobilità obbligatoria nel rispetto del diritto all’abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e comunque nell’ambito del patrimonio di ERP compreso nel medesimo territorio comunale. Gli assegnatari che non ottemperino all’obbligo di mobilità sono tenuti al rilascio degli alloggi occupati, a seguito della dichiarazione di decadenza dall’assegnazione. In tutti i casi di sottoutilizzo è comunque fatta salva la possibilità di acquisto di altri alloggi rimasti liberi, ai sensi del comma 9.
8. Nei casi di superamento, per due anni consecutivi, del limite reddituale di decadenza fissato dalla Regione, da parte degli assegnatari che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, e che non intendano acquistare gli alloggi condotti in locazione, i comuni possono dichiarare nei loro confronti la decadenza dall’assegnazione. In tali casi gli assegnatari sono tenuti al rilascio degli alloggi stessi, fatta salva comunque la possibilità di acquisto di altri alloggi rimasti liberi, ai sensi del comma 9.
9. Gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nonché gli alloggi rimasti liberi alla conclusione delle suddette procedure di mobilità o di rilascio, possono essere venduti prioritariamente ai soggetti di cui ai commi 7 e 8, nonché ad altri assegnatari di alloggi di ERP in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, previo rilascio degli alloggi di ERP dagli stessi occupati, e successivamente a soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi di ERP.
10. Nei casi di cui al comma 9, la vendita avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’articolo 1, comma 307, della legge. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), determinato da una perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.